Art. 2.
(Attività del mediatore familiare).

      1. Il mediatore familiare, nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328, e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, svolge le seguenti attività:

          a) assiste, secondo princìpi di neutralità e di imparzialità e con autonomia tecnico-professionale, i coniugi e i figli nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, nonché dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, al fine di assicurare una frattura meno traumatica possibile del nucleo familiare;

          b) promuove forme di negoziazione tra le parti in conflitto, anche grazie all'apporto di operatori dotati di specifiche conoscenze professionali e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore;

          c) sollecita le parti a ristabilire la comunicazione tra loro, al fine di pervenire alla realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni genitoriali

 

Pag. 4

e materiali dopo la separazione o il divorzio;

          d) compone il conflitto relativo alla fine della coniugalità, nel rispetto del quadro legale esistente per il rilancio di una genitorialità condivisa.

      2. La professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
      3. Nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, il mediatore familiare esercita esclusivamente attività tecnico-professionale fornendo, ai sensi delle norme vigenti in materia, assistenza e collaborazione all'autorità giudiziaria.